Sez. 3, Sentenza n. 3286 del 12/02/2013 (Rv. 625209 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE | Responsabilità civile da fatto illecito - Lesione di interessi giuridicamente rilevanti - Necessità - Interesse di mero fatto - Risarcibilità - Esclusione - Fattispecie in tema di protesto.
RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE
In tema di responsabilità civile da fatto illecito, l'aspettativa del correntista ad essere avvertito dalla banca trattaria, come già verificatosi in precedenza, dell'esistenza di un assegno emesso dal primo senza copertura, al fine di evitare la levata del protesto, costituisce un interesse di mero fatto, in nessun modo assimilabile ad una posizione di interesse legittimo o di diritto soggettivo, e, come tale, giuridicamente irrilevante ed insuscettibile, ove leso, di ricevere tutela risarcitoria.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)