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Sez. 3, Sentenza n. 2226 del 16/02/2012 (Rv. 621826 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Protesto illegittimo di assegno bancario - Danno "in re ipsa" alla reputazione - Esclusione - Risarcimento - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-02-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/621826-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

In tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice, illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sé sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali possa desumersi l'esistenza e l'entità del pregiudizio. (In applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva rigettato la domanda di risarcimento, evidenziando come il ricorrente, in quanto soggetto pluriprotestato, avesse l'onere di provare che il protesto in oggetto, benché illegittimamente elevato, aveva leso la sua reputazione professionale, procurandogli un danno sul piano dell'affidabilità commerciale e dell'immagine sociale ulteriore rispetto alla già maturata compromissione di tali valori conseguente ai precedenti plurimi protesti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 60, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 63

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)