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Sez. U, Sentenza n. 4587 del 10/12/1976 (Rv. 383333 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO - PATTUITA OMISSIONE DELL'APPELLO - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - ESTENSIONE.*
Stato
decisa il 1976-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/383333-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITA) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO - PATTUITA OMISSIONE DELL'APPELLO - MOTIVI DEL RICORSO - VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - ESTENSIONE.*

L'ultima parte dell'ultimo comma dell'art 360 cod proc civ, secondo cui il ricorso per Cassazione conseguente all'accordo tra le parti inteso ad omettere l'appello (accordo non sottoponibile a riserva o a condizione) puo proporsi soltanto per violazione o disapplicazione di norme di diritto, non si riferisce alla sola ipotesi del n 3 dello stesso articolo 360, ma anche a quelle dei numeri 1, 2 e 4, che attengono egualmente a violazione, o a falsa applicazione, di norme di diritto, pur avendo una diversa e specifica oggettivita, e alle quali, del resto, si riferisce anche l'art 111 cpv cost quando parla di 'violazione di leggè. (V 688/73, mass n 362855).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)