Sez. L, Sentenza n. 4397 del 29/04/1998 (Rv. 515011 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO | Accordo per l'impugnazione immediata della sentenza di primo grado - Forme e termini.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROVVEDIMENTI DEI GIUDICI ORDINARI (IMPUGNABILITÀ) - SENTENZE - DI PRIMO GRADO
L'accordo diretto alla immediata impugnazione in sede di legittimità della sentenza di primo grado (cosiddetto "revisio per saltum"), concretandosi nella rinunzia ad un grado di giudizio, deve intervenire personalmente fra le parti, anche tramite loro procuratori speciali, mentre non è sufficiente che esso venga concluso dei rispettivi procuratori "ad litem", e deve altresì precedere la scadenza del termine per la proposizione dell'appello, avendo quale oggetto, secondo l'espressa previsione dell'ultimo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., una sentenza "appellabile" e non essendo previsto come mezzo per superare l'intervenuta formazione del giudicato bensì quale strumento per ottenere una sorta di interpretazione preventiva della legge da parte della Corte di Cassazione. Il suddetto accordo, in quanto presupposto indeclinabile per l'impugnazione di una sentenza di primo grado dinanzi al giudice di legittimità, deve inoltre preesistere o quanto meno esser coevo alla proposizione del ricorso per Cassazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)