Sez. U, Sentenza n. 12796 del 15/06/2005 (Rv. 581948 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE | Prestazioni - Limiti di reddito - Somme ricevute a titolo di arretrati - Previsione normativa di esclusione - Necessità - Mancanza - Conseguenze - Inclusione nel reddito - Quote maturate nell'anno di competenza - Fondamento - Assegno sociale ex art. 3, legge n. 335 del 1995 - Esclusione espressa degli arretrati.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - IN GENERE
Salvo che non sia espressamente escluso da specifiche norme di legge, in ogni caso in cui l'erogazione dei benefici previdenziali o assistenziali sia rapportata ad un limite di reddito, ai fini della determinazione di tale limite, devono essere considerati anche gli arretrati, nelle quote maturate per ciascun anno di competenza e non nel loro importo complessivo, poichè nei suddetti benefici assumono rilievo il grado di bisogno della persona protetta, garantito dall'art. 38 Cost., e la sua capacità contributiva, valevole in generale ai sensi dell'art. 53 Cost., con la conseguenza che al beneficiario può essere chiesto di concorrere alla spesa in presenza di un incremento di reddito che possa essere assunto ad indice sicuro di superamento stabile dei previsti limiti, il che non sarebbe assicurato dal cosiddetto criterio di "cassa". Conseguentemente, nel caso di assegno sociale - che ha sostituito la pensione sociale - non rilevano gli arretrati, atteso che l'art. 3, sesto comma, della legge n. 335 del 1995, esclude espressamente dal computo dei limiti di reddito tutte le competenze arretrate soggette a tassazione separata.
Riferimenti normativi: Legge 30/04/1969 num. 153 art. 26 CORTE COST., Legge 08/08/1995 num. 335 art. 3 com. 6 CORTE COST., Costituzione art. 38, Costituzione art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)