Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 15668 del 23/06/2017 (Rv. 644723 - 01)
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Pertinenze - Autonoma tassabilità - Esclusione - Condizioni - Fattispecie relativa a garage sito in comune diverso da quello in cui si trova l'immobile principale.
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'esclusione dell'autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dall'art. 2 del d.lgs. n. 504 del 1992, si fonda sull'accertamento rigoroso dei presupposti di cui all'art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poiché, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell'esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di appello che aveva escluso la pertinenzialità tra l'abitazione principale del contribuente ed un garage sito in un comune diverso da quello della stessa abitazione, difettando tra l'altro, il requisito della contiguità spaziale).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 817, Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)