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Sez. 5 - , Sentenza n. 6267 del 02/03/2023 (Rv. 667334 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU | Pertinenze - Autonoma tassabilità - Esclusione - Condizioni - Indicazione nella denuncia - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2023-03-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667334-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972 IMU

In tema di imposta municipale unica (IMU), l'area pertinenziale non è assoggettata autonomamente a tassazione, purché la sua destinazione durevole di bene a servizio dell'immobile principale derivi da una precisa scelta del contribuente indicata nella dichiarazione, in quanto l'art. 37, comma 53, del d.l. n. 223 del 2006, conv. dalla l. n. 248 del 2006, pur avendo eliminato l'obbligo di dichiarazione ICI, ha mantenuto fermi gli adempimenti previsti in materia di riduzione dell'imposta.

Cod. Civ. art. 817, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 504 art. 2 CORTE COST., Decreto Legge 04/07/2006 num. 223 art. 37 com. 53 CORTE COST., Legge 04/08/2006 num. 248 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)