Sez. 2, Sentenza n. 28168 del 24/06/2010 Ud. (dep. 20/07/2010) Rv. 248149 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA | Sentenza di primo grado - Statuizioni civili - Omessa indicazione nel dispositivo - Procedura di correzione - Esperibilità - Esclusione - Poteri del giudice di appello - Limiti.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - SENTENZA
L'omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di primo grado delle statuizioni di carattere civile non può essere emendata ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale, né il giudice d'appello può porvi rimedio, nell'assenza dell'impugnazione della parte civile, decidendo nel merito onde evitare così l'annullamento della sentenza.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)