Sez. 6, Sentenza n. 11267 del 07/10/1998 Ud. (dep. 26/10/1998) Rv. 211750 - 01
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ | Appello - Annullamento e rimessione al primo giudice fuori dei casi previsti dalla legge - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità.
SENTENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - NULLITÀ
Nel caso in cui gli errori contenuti nella sentenza diano luogo alla nullità della stessa non è esperibile la procedura per la correzione di errori materiali di cui agli artt. 130 e 547 c.p.p. In tale ipotesi il giudice appello - salvo che non ricorra uno degli specifici casi di cui all'art. 604 cod. proc. pen. - non ha il potere di annullare la decisione, rinviando al giudice di primo grado per il giudizio, ma deve, entro i limiti del devoluto e nel rispetto del divieto di "reformatio in peius", decidere nel merito, sanando i difetti e le mancanze della sentenza impugnata (Nella specie, il pretore, con la sentenza di primo grado, aveva omesso la pronuncia, nel dispositivo, su un'imputazione, e, sempre nel dispositivo, aveva prima dichiarato colpevole e poi assolto l'imputato relativamente ad altra imputazione dopo che, nella motivazione, aveva ritenuto responsabile il prevenuto di entrambi i reati; in tale situazione il giudice di appello aveva annullato la sentenza rimettendo gli atti al pretore per un nuovo giudizio. La Cassazione ha annullato la pronuncia di appello rinviando ad altra corte territoriale per nuovo giudizio).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 604 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)