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Sez. 6, Sentenza n. 7643 del 22/10/2009 Ud. (dep. 25/02/2010) Rv. 246165 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE | Decisione sulle richieste della parte civile - Omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di primo grado - Procedura di correzione dell'errore materiale - Esclusione - Potere del giudice d'appello di integrare la sentenza impugnata - Sussistenza.
Stato
decisa il 2009-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/246165-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - QUESTIONE DI NULLITÀ - IN GENERE

L'omessa indicazione nel dispositivo della sentenza di primo grado delle statuizioni di carattere civile, quantunque dovuta a mera dimenticanza, non può essere sanata ricorrendo alla procedura di correzione dell'errore materiale, ma il giudice d'appello può, entro i limiti del devoluto, emendare tale omissione decidendo nel merito sulle richieste della parte civile senza necessità di annullare il provvedimento impugnato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 538 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 546, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 547, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 604 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)