Sez. L, Sentenza n. 8970 del 20/08/1991 (Rv. 473577 - 01)
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi | Premio supplementare per lavoratori esposti ad asbestosi e silicosi - Presupposto - Accertamento - Ricorso alla consulenza tecnica - Obbligo del giudice - Valutazione della consulenza espletata in altra causa analoga - Ammissibilità - Condizioni - Estremi.
Previdenza (Assicurazioni sociali) - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Indennità e rendita - Contributi o premi
In tema di assicurazione obbligatoria per le malattie professionali, il premio supplementare stabilito dall'art. 153 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 - come modificato dall'art. 10 della legge 27 dicembre 1975 n. 780 - a carico dei datori di lavoro che svolgono le lavorazioni previste nella tabella allegato 8 (per le quali è obbligatoria l'assicurazione contro la silicosi e l'asbestosi) è dovuto soltanto se risulti accertato in concreto che, a causa dell'effettuazione delle predette lavorazioni tabellate, si verifichi nell'ambiente di lavoro una dispersione di silice libera o di amianto in concentrazione non inferiore a quella normalmente idonea a determinare, per il personale addetto, il rischio effettivo (e non già presunto) di contrarre la silicosi o l'asbestosi. Ai fini del detto accertamento è indispensabile il ricorso, da parte del giudice, alla consulenza tecnica, pur senza escludersi la possibilità di trarre elementi di valutazione da quella già espletata in altra causa promossa da lavoratori della medesima azienda, nel qual caso, peraltro - e ove non emerga l'opportunità di una consulenza ad "hoc" - non è sufficiente, ai fini dell'osservanza dell'obbligo di motivazione, un mero richiamo alle conclusioni del C.T.U., imponendosi, invece, lo specifico esame delle contrarie deduzioni delle parti.
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 153, Legge 27/12/1975 num. 780 art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)