diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 13989 del 22/09/2003 (Rv. 567044 - 01)

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI) | Art. 1 Legge n. 326 del 2000 - Principio di ultrattività - Abrogazione - Principi di legalità, irretroattività e del "favor rei" - Introduzione - Applicazione ai procedimenti pendenti - Ammissibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/567044-01

COMMERCIO - CON L'ESTERO - CAMBIO (O SCAMBI) - VALUTA O DIVISA ESTERA - INFRAZIONI VALUTARIE (ESPORTAZIONE DI CAPITALI)

L'art. 1, comma primo, della Legge 7 novembre 2000, n. 326 (recante modifiche al testo unico approvato con d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148 in materia di sanzioni per violazioni valutarie), ha abrogato l'art. 23, comma secondo, del d.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, che sanciva il principio della cosiddetta "ultrattività" delle norme vigenti alla data della commissione dell'illecito valutario, mentre il secondo comma dell'art. 1 della citata legge n. 326 del 2000 ha inserito - dopo l'art. 23 del d.P.R. n. 148 del 1988 - l'art. 23 - <bis>, che stabilisce espressamente, anche in materia di sanzioni amministrative per violazioni valutarie, i principi di "legalità", "irretroattività" e del cosiddetto "favor rei", applicabile quest'ultimo, sia alla ipotesi della cosiddetta "abolitio criminis" che a quella della successione di legge più favorevole. Il principio del "favor rei", ancorché ciò non sia espressamente previsto da una disposizione di diritto intertemporale, trova applicazione in tutti i procedimenti giurisdizionali pendenti alla data di entrata in vigore della legge ed aventi ad oggetto l'opposizione a provvedimento di irrogazione delle sanzioni in materia valutaria (nel caso di specie, in virtù dei principi surrichiamati, è stata ritenuta inapplicabile la sanzione pecuniaria per violazione dell'art. 3 del D.L. n. 167 del 1990, conv. nella legge 227 del 1990, per illecita importazione di valuta dall'estero, avvenuta nel periodo anteriore alla modificazione del divieto, per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 125, contenente Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE, il quale si limita ora a prevedere che l'importazione, consentita senza limiti quantitativi, sia solo dichiarata all'Ufficio italiano dei cambi, obbligo non assolto dal sanzionato perché ritenuto dalla Corte come vigente solo a partire dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 125).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/06/1956 num. 476 art. 2, Legge 25/07/1956 num. 786, DPR 31/03/1988 num. 148 CORTE COST., Legge 07/11/2000 num. 326, Decreto Legge 28/06/1990 num. 167 art. 3, Legge 04/08/1990 num. 227 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/04/1997 num. 125 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)