Sez. 5, Sentenza n. 1945 del 12/02/2001 (Rv. 543787 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Disciplina ex D.Lgs. n. 472 del 1997 - Controversie per violazioni delle leggi tributarie pendenti alla data del primo aprile 1998 - Principio del "favor rei" - Applicabilità - Procedimenti pendenti presso la corte di cassazione - Sentenza impugnata - Cassazione con rinvio per l'applicazione della nuova e più favorevole disciplina sanzionatoria - Ammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni tributarie, l'art. 29, comma primo, lett. a) del D.Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472 ha abrogato l'art. 20 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, recante il cosiddetto principio di ultrattività delle disposizioni sanzionatorie, e contemporaneamente l'art. 3 del medesimo D.Lgs. ha introdotto il principio del "favor rei", disponendo che nessuno può essere assoggettato a sanzioni per un fatto che secondo una legge posteriore non costituisce violazione punibile (comma secondo) e che, se la legge in vigore al momento in cui è stata commessa la violazione e le leggi posteriori stabiliscono sanzioni di entità diversa, si applica la legge più favorevole. Tale principio, in forza delle disposizioni transitorie contenute nell'art. 25 del citato D.Lgs. si applica anche ai procedimenti in corso alla data del primo aprile 1998, il che, per i procedimenti pendenti presso la corte di cassazione, impone la cassazione della sentenza impugnata nella parte relativa alla applicazione delle sanzioni, con rinvio al giudice a quo per la determinazione delle stesse in base alla nuova disciplina sanzionatoria (nel caso di specie in materia di IVA, introdotta con il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)