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Sez. 1, Sentenza n. 3574 del 07/04/1998 (Rv. 514309 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Esecuzione esattoriale - Azione giudiziaria diretta ad inficiarne il risultato finale - Proponibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 1998-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/514309-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - A MEZZO RUOLI (TRIBUTI DIRETTI) (DISCIPLINA ANTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - RISCOSSIONE COATTIVA - ESPROPRIAZIONE FORZATA IN GENERE - OPPOSIZIONE - IN GENERE

In tema di esecuzione esattoriale, non è proponibile un'azione che, sull'assunto di abusi dell'Esattoria nella procedura posta in essere, sia diretta ad inficiarne il risultato finale(nella specie la avvenuta devoluzione "ex lege" dell'immobile del debitore esecutato allo Stato a soddisfazione del credito tributario,)che non è più modificabile. Infatti nell'esecuzione esattoriale il controllo sulla regolarità della procedura, che ha natura amministrativa, è riservato, in forza degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, all'Intendente di Finanza, che ha cognizione su tutte le istanze relative alla esistenza del titolo esecutivo o alla regolarità degli atti successivi, senza possibilità di interferenza del giudice ordinario, finché la procedura non sia completata, mentre dopo il compimento dell'azione esattoriale il debitore esecutato, qualora intenda contestare "ex post" la legittimità dell'esecuzione svoltasi, può agire avanti al giudice ordinario, ai sensi dell'art. 54 del citato d.P.R. n. 602 del 1973, ai soli fini del risarcimento dei danni.

Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 50, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 53 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 602 art. 54 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)