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Sez. 3, Sentenza n. 8000 del 20/04/2015 (Rv. 635100 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE | Conclusioni del P.M. - Osservazioni scritte sulle stesse - Deposito in cancelleria - Inammissibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/635100-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - PROCEDIMENTO - DISCUSSIONE

Nel giudizio di cassazione, la facoltà delle parti di presentare in sede di discussione, ai sensi dell'art. 379, quarto comma, cod. proc. civ., brevi osservazioni per iscritto, per replicare alle conclusioni assunte dal P.M. in udienza, può essere esercitata soltanto dal difensore che abbia preso parte all'udienza ed in occasione della stessa onde consentire alle altre parti di averne conoscenza, sicché il loro successivo deposito in cancelleria, quantunque con la dizione "note scritte ex art. 379 cod. proc. civ.", deve ritenersi inammissibile.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 379 com. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)