Sez. L, Sentenza n. 4882 del 14/05/1998 (Rv. 515458 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA | Diritto alla pensione di vecchiaia - Presupposto - Attualità dell'esercizio professionale - Professionista titolare di pensione di anzianità non più iscritto all'albo - Raggiungimento dell'età per il diritto alla pensione di vecchiaia - Spettanza della stessa o conversione della pensione di anzianità in pensione di vecchiaia - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - PREVIDENZA
Dal combinato disposto degli art. 2 e 3 legge 20 settembre 1980 n. 576 (in tema di riforma del sistema previdenziale forense), come modificata dalla legge 2 maggio 1983 n. 175, risulta implicitamente (attraverso la determinazione del sistema di calcolo della pensione di vecchiaia, basato sulla media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche nei quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione) che la pensione di vecchiaia può essere riconosciuta solamente a chi sia in attualità di esercizio professionale al momento nel quale si matura il relativo diritto (requisito questo non richiesto per beneficiare della pensione di anzianità), sicché il professionista che, già titolare di pensione di anzianità e conseguentemente non più iscritto all'albo professionale, abbia raggiunto l'età prescritta per maturare il diritto alla pensione di vecchiaia, non di meno - in ragione della mancanza del suddetto requisito dell'attualità dell'esercizio professionale - non ha diritto a quest'ultima, né può chiedere la conversione della pensione di anzianità in godimento nella pensione di vecchiaia, stante il principio del divieto del mutamento del titolo della pensione, salve le ipotesi espressamente previste dalla legge, fermo restando comunque che la sentenza n.362 del 1997 della Corte costituzionale ha affermato che la <<revoca>> della pensione di anzianità a seguito di ripresa dell'attività professionale può essere intesa come sospensione temporanea della prestazione previdenziale destinata a cessare con il venir meno della causa di incompatibilità.
Riferimenti normativi: Legge 20/09/1980 num. 576 art. 2 CORTE COST., Legge 20/09/1980 num. 576 art. 3 CORTE COST., Legge 02/05/1983 num. 576 art. 175
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)