Sez. 1, Sentenza n. 4620 del 12/07/1996 Cc. (dep. 25/07/1996) Rv. 205357 - 01
Impugnazioni - Rinuncia | È causa sopravvenuta di inammissibilità dell'impugnazione - Sua efficacia - Fattispecie.
Impugnazioni - Rinuncia
La natura di causa sopravvenuta di inammissibilità dell'impugnazione che va riconosciuta alla rinuncia non toglie che essa, se rituale, determini "ipso iure" l'inammissibilità dell'impugnazione stessa, ovviamente con effetto immediato, non restando al giudice procedente altra possibilità che constatare il fatto giuridico nuovo e la conseguente preclusione di ogni attività comunque delibativa di qualsiasi situazione processuale a lui devoluta o rilevabile d'ufficio. (Nella specie il g.u.p. aveva applicato il rito abbreviato per vari reati in concorso, tra cui l'omicidio volontario, dopo che il P.M., all'udienza preliminare, aveva modificato il capo d'imputazione, escludendo l'aggravante della premeditazione, che sarebbe stata ostativa all'accesso al rito speciale. Successivamente, su gravame dell'imputato, al quale peraltro l'imputato stesso aveva rinunciato tempestivamente, la Corte d'Assise d'Appello aveva dichiarato l'inammissibilità del giudizio abbreviato, per l'abnorme decisione del P.M. di modificare all'udienza preliminare il capo di imputazione, e disposto la restituzione degli atti al g.u.p.. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha censurato il provvedimento della Corte di merito, annullando senza rinvio la sua decisione).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)