Sez. 1, Sentenza n. 37727 del 28/09/2011 Cc. (dep. 18/10/2011) Rv. 250787 - 01
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA | Dichiarazione di rinuncia - Forme previste dalla legge - Osservanza - Necessità - Conseguenze - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - RINUNCIA
La rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale, che consiste in una dichiarazione abdicativa, irrevocabile e recettizia, da cui discende l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione, una volta che l'atto sia pervenuto alla cancelleria del giudice "ad quem". (In applicazione di tale principio, è stata ritenuta irrilevante una memoria difensiva depositata dopo che la dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione era stata ritualmente trasmessa alla cancelleria della S.C.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 581, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 582 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 583, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)