Sez. 2, Sentenza n. 12845 del 20/01/2003 Ud. (dep. 19/03/2003) Rv. 224747 - 01
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA | Inosservanza del termine stabilito dall'art. 589 cod. proc. pen. per la dichiarazione di rinuncia - Effetti - Decadenza o invalidità o inefficacia - Esclusione - Mera irregolarità - Sussistenza.
IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - RINUNCIA
L'art. 589 cod. proc. pen., statuendo le forme ed i termini della rinuncia all'impugnazione, non prevede alcuna decadenza; ne deriva che l'inosservanza del termine previsto per la dichiarazione di rinuncia, e cioè "l'inizio della discussione", non comporta alcuna decadenza né determina l'invalidità o l'inefficacia della rinuncia all'impugnazione, non essendo tali effetti previsti dalla legge, ma si configura come una mera irregolarità che non incide sugli effetti della dichiarazione di rinuncia.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 589 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 589
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)