Sez. L, Sentenza n. 3114 del 03/03/2001 (Rv. 544388 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Applicazione ai contratti di formazione e lavoro - Ammissibilità - Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
A norma dell'art. 3 del D.L. n. 726 del 1984, conv. in legge n. 863 del 1984, ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che regolano i rapporti di lavoro subordinato, in quanto non espressamente derogate, onde, in mancanza di espressa deroga legislativa, è possibile la fruizione del beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali anche per i dipendenti assunti con contratto di formazione e lavoro, atteso, peraltro, che i due benefici sono intesi a perseguire finalità diverse e tra loro compatibili, giacché i contratti di formazione e lavoro tendono ad incentivare la assunzione dei giovani ed a favorire il loro avviamento nel mondo del lavoro, mentre tale obiettivo è solo indirettamente attribuibile alla fiscalizzazione, che ha invece lo scopo principale di abbattere ed alleviare gli oneri sociali a carico delle imprese al fine di contenere i costi di produzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 30/12/1987 num. 536 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)