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Sez. L, Sentenza n. 9488 del 13/06/2003 (Rv. 564224 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Disciplina "ex lege" n. 48 del 1988 - Applicazione ai contratti di formazione e lavoro - Esclusione - Fondamento - Norma interpretativa sopravvenuta - Carattere retroattivo - Dubbi di legittimità costituzionale - Esclusione.
Stato
decisa il 2003-06-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564224-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI

In forza della disposizione di cui al quinto comma dell'art. 68 della legge n. 388 del 2000, il disposto dell'art. 3 D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863 si interpreta nel senso che ai contratti di formazione e lavoro non si applicano le norme in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali previste per i contratti di lavoro subordinato di tipo ordinario, senza che possano sorgere dubbi di legittimità costituzionale in ordine al carattere retroattivo attribuito alla legge interpretativa n. 388 del 2000 (v. Corte Cost. sent. n. 374 del 2002).

Riferimenti normativi: Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST., Legge 30/12/1987 num. 536 CORTE COST., Legge 23/12/2000 num. 388 art. 68 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)