Sez. L, Sentenza n. 9495 del 27/09/1997 (Rv. 508324 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Disciplina "ex lege" n. 48 del 1988 - Applicazione ai contratti di formazione e lavoro - Ammissibilità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
Per il disposto dell'art. 3 D.L. 30 ottobre 1984 n. 726 convertito in legge 19 dicembre 1984 n. 863 ai contratti di formazione e lavoro caratterizzati da causa mista consistente nello scambio tra lavoro retribuito e addestramento professionale, si applicano le disposizioni che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano espressamente derogate. Pertanto, in assenza di una espressa deroga legislativa sono applicabili a detti contratti anche le norme in tema di fiscalizzazione degli oneri sociali previste per i contratti di lavoro subordinato di tipo ordinario, non sussistendo alcune incompatibilità tra le finalità della legge 29 febbraio 1988 n. 48, sulla fiscalizzazione degli oneri sociali e quelle della legge 19 dicembre 1984 n. 863, che disciplina i contratti di formazione lavoro.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1987 num. 536 CORTE COST., Legge 29/02/1988 num. 48 CORTE COST., Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 3 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)