Sez. 2, Sentenza n. 2909 del 02/08/1969 (Rv. 342753 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO ESTIVO - EFFETTI - SOSPENSIONE DEI TERMINI PROCESSUALI - CONSEGUENZE.*
L'art 1 della l 14 luglio 1965, n 818 non si e limitato a prorogare sino al 16 settembre i termini processuali scadenti tra il primo agosto e il 15 settembre di ogni anno, ma ha disposto una vera e propria sospensione di detti termini durante tale periodo, con la conseguenza che questo non si calcola ai fini della decadenza del termine, il quale ricomincia a decorrere subito dopo, ricongiungendosi alla parte di esso gia maturata prima della sospensione. (Conf 3615-68, massima n 336875 2251-67, massima n 329447 2180-66, massima n 324256).*
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 818 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)