Sez. 1, Sentenza n. 89 del 05/01/1999 Cc. (dep. 24/02/1999) Rv. 212465 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO | Misure alternative alla detenzione - Affidamento in prova al servizio sociale - Sospensione dell'esecuzione - Competenza del magistrato di Sorveglianza del luogo di detenzione.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO
Competente a decidere sull'istanza di sospensione dell'esecuzione della pena già in corso, avanzata ai sensi dell'art. 47, comma 4, dell'Ordinamento Penitenziario, pur nella nuova formulazione introdotta dall'art. 2, comma 2, della legge 27 maggio 1998, n. 165, è il magistrato di Sorveglianza individuato in base alla regola generale dettata dall'art. 677, comma 1, cod. proc. pen. (cioè quello avente giurisdizione sull'Istituto nel quale si trova l'interessato all'atto della richiesta).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 677 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 677 com. 1, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 47 com. 4 CORTE COST., Legge 27/05/1998 num. 165 art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)