Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 07/07/1967 (Rv. 328524 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - ESCLUSIONE - IPOTESI.*
CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - ESCLUSIONE - IPOTESI.*
La presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ. viene meno quando risulti che l'evento si sia verificato esclusivamente per causa imputabile allo stesso danneggiato o ad un terzo, ovvero a caso fortuito o forza maggiore. A tal fine il giudice deve accertare in concreto la colpa del danneggiato o del terzo, il caso fortuito e la forza maggiore, e che taluna di queste cause abbia operato, nel processo di Determinazione del sinistro, con efficienza esclusiva. (Conf. 2466-63).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)