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Sez. 3, Sentenza n. 1691 del 07/07/1967 (Rv. 328524 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - ESCLUSIONE - IPOTESI.*
Stato
decisa il 1967-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/328524-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - ESCLUSIONE - IPOTESI.*

La presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod. civ. viene meno quando risulti che l'evento si sia verificato esclusivamente per causa imputabile allo stesso danneggiato o ad un terzo, ovvero a caso fortuito o forza maggiore. A tal fine il giudice deve accertare in concreto la colpa del danneggiato o del terzo, il caso fortuito e la forza maggiore, e che taluna di queste cause abbia operato, nel processo di Determinazione del sinistro, con efficienza esclusiva. (Conf. 2466-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)