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Sez. 3, Sentenza n. 2725 del 21/07/1969 (Rv. 342419 - 01)

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - CASO FORTUITO, FORZA MAGGIORE ED ALTRUI COLPA ESCLUSIVA.*
Stato
decisa il 1969-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/342419-01

CIRCOLAZIONE STRADALE - INCIDENTI STRADALI (RESPONSABILITA CIVILE) - PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE - SUPERAMENTO - CONDIZIONI - CASO FORTUITO, FORZA MAGGIORE ED ALTRUI COLPA ESCLUSIVA.*

Il caso fortuito, al pari della colpa del danneggiato o del terzo e della forza maggiore, qualora rappresenti l'unica causa alla quale sia imputabile il verificarsi dell'evento, fa venir meno la presunzione di colpa stabilita dall'art. 2054 cod.civ. in tema di incidenti derivanti dalla circolazione dei veicoli. (nella specie e stato ritenuto che lo 'slittamentò dovuto ad una macchia d'olio sulla quale improvvisamente era venuta a trovarsi la macchina investitrice costituisse, in Mancanza di ogni elemento di colpa concorrente dell'autista, una ipotesi di caso fortuito idoneo a vincere la presunzione ex art. 2054 cod. civ.). (V. 1691-67, massima n. 328524).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)