Sez. 6, Sentenza n. 3429 del 08/01/2003 Cc. (dep. 23/01/2003) Rv. 224782 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Competenza di giudici appartenenti a sezione di corte di appello diversa da quella del magistrato ricusato - Possibilità di cognizione di giudici di sezione civile per ricusazione di giudice penale - Sussiste.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE
In caso di ricusazione di un giudice della corte di appello, la competenza a decidere spetta - secondo il tenore letterale dell'art. 40 comma 1 cod. proc. pen. - ad una qualunque sezione della stessa corte di appello, purché diversa da quella cui appartiene il giudice ricusato, di talché è possibile che la ricusazione intervenuta in un procedimento penale sia valutata da magistrati appartenenti ad una sezione civile della stessa corte.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 40 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)