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Sez. 2, Sentenza n. 20288 del 23/01/2004 Cc. (dep. 29/04/2004) Rv. 229067 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ | Assegnazione di affare ad una sezione piuttosto che ad altra - Questione di competenza interna e non di giurisdizione - Attinenza alla capacità del giudice - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/229067-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - CAPACITÀ

La assegnazione di un affare ad una sezione piuttosto che ad un'altra attiene non alla giurisdizione ma alla competenza interna e comunque, ai sensi dell'art. 33 cod. proc. pen., non si considera afferente alla capacità del giudice. Ne consegue che non è vietata dall'ordinamento la assegnazione, ad una sezione della corte d'appello che non sia anche incaricata della trattazione di affari penali, dei procedimenti aventi ad oggetto la ricusazione di magistrati addetti a funzioni penali. (La Corte, in motivazione, ha ribadito che, in mancanza nell'ordinamento vigente di una distinzione tra i ruoli organici dei magistrati addetti all'esercizio della giurisdizione penale e quelli dei magistrati addetti all'esercizio della giurisdizione civile, deve ritenersi che tutti i magistrati dell'ufficio giudiziario siano in eguale modo potenzialmente investiti del potere giurisdizionale in materia civile e penale, come desumibile anche dagli artt. 7 bis e ter legge n. 12 del 1941 che prevedono un apposito provvedimento tabellare per la ripartizione delle funzioni all'interno dell'ufficio giudiziario e l'assegnazione degli affari alle sezioni).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 40 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 21 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)