Sez. 6, Sentenza n. 29166 del 09/06/2004 Cc. (dep. 02/07/2004) Rv. 229459 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE | Competenza di sezione civile di corte di appello per ricusazione di giudice penale - Sussistenza.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - DECISIONE
In caso di ricusazione di un giudice del tribunale in un procedimento penale, la competenza a decidere spetta ad una qualunque sezione della corte di appello, non distinguendo l'art. 40 comma primo cod. proc. pen. tra sezioni civili e penali.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 40 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 40 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 7 bis, Legge 30/01/1941 num. 12 art. 7 ter
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)