Sez. 5, Sentenza n. 15870 del 29/07/2016 (Rv. 640646 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Fatturazioni per operazioni inesistenti ma di per sé esenti - Assoggettamento ad imposta ex art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE
In tema d'IVA, l'art. 21, comma 7, del d.P.R. n. 633 del 1972, ai sensi del quale se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, non si applica alle fattispecie in cui le operazioni "simulate" siano anche "esenti", in quanto un'operazione di per sè "non imponibile" non muta certo tale qualità per il solo fatto di essere stata simulata ed in quanto altrimenti si finirebbe per introdurre nel sistema una sostanziale sanzione non prevista dal legislatore.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)