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Sez. 5, Sentenza n. 3197 del 18/02/2015 (Rv. 634513 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Fatturazione per operazioni inesistenti - Obbligo del versamento dell'IVA da parte del soggetto passivo - Sussistenza - Regime agevolativo di cui all'art. 34 del d.P.R. n. 633 del 1972 per il produttore agricolo - Applicabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634513-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE

In tema d'IVA, l'art. 21, settimo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in base al quale, se vengono emesse fatture per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, va interpretato nel senso che il corrispondente tributo viene ad essere considerato "fuori conto" e la relativa obbligazione, conseguentemente, "isolata" da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate e, per ciò stesso, estraniata dal meccanismo di compensazione tra IVA "a valle" ed IVA "a monte", che presiede alla detrazione d'imposta di cui all'art. 19 d.P.R. citato (e ciò anche perché l'emissione di fatture per operazioni inesistenti ha sempre costituito condotta penalmente sanzionata come delitto). Tale regola prevale su qualsiasi regime speciale o agevolativo, quale quello ex art. 34 del citato d.P.R. 633 del 1972, in tema di debito d'imposta del produttore agricolo.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)