Sez. 1, Sentenza n. 11141 del 13/12/1996 (Rv. 501299 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Fatturazione di operazioni inesistenti ma di per sè esenti - Assoggettamento ad imposta ex art. 21, settimo comma, d.P.R. n. 633 del 1972 - Esclusione.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE
La disposizione di cui all'art. 21, settimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, secondo la quale, se viene emessa fattura per operazioni inesistenti, l'imposta è dovuta per l'intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura, non si applica alle fattispecie in cui le operazioni "simulate" siano anche "esenti", in quanto un'operazione di di per sè "non imponibile" non muta certo tale qualità per il solo fatto di essere stata simulata, ed in quanto, inoltre, ad altrimenti concludere, si finirebbe per introdurre, nel sistema, una sostanziale sanzione non prevista dal legislatore.
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 23, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 27 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 28 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 43 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)