Sez. 1, Sentenza n. 3508 del 24/03/1993 (Rv. 481532 - 01)
Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità | Ineleggibilità alla carica di consigliere comunale, provinciale o regionale - Causa - Sopravvenienza - Rimozione da parte dell'interessato - Termine finale.
Elezioni - Elettorato - Passivo - Incompatibilità
Le cause di ineleggibilità alla carica di componente del consiglio comunale, provinciale o regionale, verificatesi successivamente all'elezione - e rilevanti, in quanto tali, come cause di incompatibilità - possono essere rimosse dall'interessato anche successivamente alla scadenza del termine di dieci giorni dal loro verificarsi, ma solo fino a quando uno o più cittadini elettori si risolvono a farle valere ai sensi dell'art. 9 bis, terzo comma del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, poiché la proposizione della relativa domanda giudiziale definisce e cristallizza la fattispecie escludendo sia la ulteriore possibilità che l'eletto adempia tardivamente all'obbligo di rimuovere la causa di ineleggibilità - Incompatibilità sia la possibilità di rilevanza di altre situazioni legittimanti che sopravvengono dopo la domanda medesima.
Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 6 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)