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Sez. 1, Sentenza n. 8178 del 15/06/2000 (Rv. 541072 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Incompatibilità alla carica di Sindaco derivante dalla posizione di medico convenzionato con la USL - Sospensione unilaterale da parte del medico della sua attività convenzionata - Tempestiva rimozione della causa di incompatibilità - Configurabilità - Esclusione - Onere del medico di partecipare all'Azienda con atto recettizio la propria opzione per l'espletamento della carica pubblica nel termine di cui all'art. 9, secondo comma, della legge n. 154 del 1981 - Sussistenza - Adempimento dell'onere successivo a tale termine, ma precedente il promovimento dell'azione diretta a far valere la causa di incompatibilità - Effetti.
Stato
decisa il 2000-06-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/541072-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

Ai fini della rimozione della causa di incompatibilità con la carica di Sindaco di un Comune derivante dalla posizione di medico convenzionato con la Usl territorialmente coincidente con quel Comune, non è sufficiente la unilaterale sospensione, da parte del medico, della propria attività convenzionata, incombendo in capo allo stesso l'onere di partecipare alla Azienda, con un atto necessariamente recettizio, la propria opzione per l'espletamento della carica pubblica nel termine di dieci giorni previsto dagli artt. 6 ultimo comma, art. 7 quarto comma, e art. 9 della legge n. 154 del 1981. Tuttavia, la rimozione deve ritenersi tempestiva, pur se tardiva rispetto a detto termine, ove intervenga in un momento anteriore al promovimento dell'azione popolare ex art. 9 bis, terzo comma, del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (valendo a tal fine la data della notifica del relativo ricorso). Infatti, la proposizione di detta azione definisce e cristallizza la fattispecie, escludendo, per un verso, la ulteriore possibilità che l'eletto adempia tardivamente l'obbligo di rimuovere la causa di incompatibilità, per l'altro verso, obbligando ad attribuire rilevanza alla rimozione precedente la introduzione del giudizio diretto all'accertamento della causa di incompatibilità di cui si tratta.

Riferimenti normativi: DPR 16/05/1960 num. 570 art. 9 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 6 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 1541 art. 7, Legge 23/04/1981 num. 154 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)