Sez. 1, Sentenza n. 1465 del 09/02/1995 (Rv. 490358 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Consigliere comunale - Carica - Causa di incompatibilità - Sopravvenienza - Mancata rimozione nei termini di legge - Conseguenze - Incompatibilità - Cessazione al momento della decisione giurisdizionale - Irrilevanza.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
Una volta accertata la sopravvenienza di una causa di incompatibilità con la carica di consigliere comunale e la sua mancata rimozione nei termini previsti dalla legge (artt. 6, comma quarto, e art. 7 comma sesto dalla legge d.P.R. 23 aprile 1981 n. 154), è del tutto irrilevante che al momento della decisione giurisdizionale sia venuta meno la causa di incompatibilità, la quale ha già spiegato i suoi effetti, che non tollerano alcuna rimozione tardiva.
Riferimenti normativi: Legge 23/04/1981 num. 154 art. 6 CORTE COST., Legge 23/04/1981 num. 154 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)