Sez. L, Sentenza n. 12612 del 23/11/1991 (Rv. 474762 - 01)
Elezioni - Sezioni ed uffici elettorali | Rappresentanti di lista chiamati ad adempiere funzioni elettorali - Disciplina anteriore alla legge n. 53 del 1990 - Diritto ad assentarsi dal lavoro per la durata dell'esercizio di tali funzioni - Perdita della retribuzione - Sussistenza.
Elezioni - Sezioni ed uffici elettorali
Anche prima dell'entrata in vigore della legge 21 marzo 1990 n. 53 - il cui art. 11 espressamente dispone in tal senso - i rappresentanti di lista dovevano ricomprendersi fra i soggetti "chiamati ad adempiere funzioni elettorali", che, ai sensi dell'art. 119 del D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, avevano diritto di assentarsi dal lavoro per la durata dell'esercizio delle funzioni stesse (tre giorni) senza perdita di retribuzione, restando, peraltro, escluso che siffatta portata della norma si ponesse in contrasto con principi costituzionali.
Riferimenti normativi: DPR 30/03/1957 num. 361 art. 119 CORTE COST., Legge 21/03/1990 num. 53 art. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)