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Sez. 2, Sentenza n. 835 del 07/02/1979 (Rv. 397006 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - INOSSERVANZA DELLA DISCIPLINA RELATIVA - MANCATA OPPOSIZIONE DELL'INTERESSATO - SANATORIA.*
Stato
decisa il 1979-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/397006-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIBILITA (LIMITI DI) - DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE - PATTI AGGIUNTI O CONTRARI AL DOCUMENTO - INOSSERVANZA DELLA DISCIPLINA RELATIVA - MANCATA OPPOSIZIONE DELL'INTERESSATO - SANATORIA.*

La prova testimoniale assunta in violazione dei limiti di cui all'art 2722 cod civ resta valida ed e legittimamente acquisita al processo qualora sia stata ammessa senza opposizioni, in quanto l'inosservanza del divieto di legge, per la sua natura non pubblicistica, non puo essere rilevata d'ufficio dal giudice ne essere denunciata per la prima volta in Sede di legittimita. (Conf 667/76, mass n 379316; (Conf 3765/75, mass n 377970; (Conf 3598/75, mass n 377797).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2722

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)