Sez. 3, Sentenza n. 5677 del 16/03/2005 (Rv. 581636 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Lesione di valori personali costituzionalmente garantiti - Danno non patrimoniale - Risarcibilità - Qualificazione del fatto illecito in termini di reato - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)
Il danno non patrimoniale conseguente alla ingiusta lesione di un interesse, costituzionalmente garantito, inerente alla persona, non è soggetto, ai fini della risarcibilità, al limite derivante dalla riserva di legge correlata all'art.185 cod. pen., e non presuppone, pertanto, la qualificabilità del fatto illecito come reato, atteso che il rinvio ai casi in cui la legge consente la riparazione del danno non patrimoniale ben può essere riferito - dopo l'entrata in vigore della Costituzione - anche alle previsioni della Carta fondamentale ove si consideri che il riconoscimento, in essa contenuto, dei diritti inviolabili inerenti alla persona e non aventi natura economica, ne esige, implicitamente ma necessariamente, la tutela, configurando, per l'effetto, una ipotesi determinata dalla legge (al più alto livello) di riparazione del danno non patrimoniale (principio riaffermato dalla Corte Cass. con riferimento a fattispecie in cui erano stati attribuiti ad un magistrato requirente, da parte di un alto ufficiale e nel corso di un colloquio con il capo dell'ufficio di Procura, specifici comportamenti di dipendenza e di parzialità).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Cod. Pen. art. 185, Costituzione art. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)