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Sez. 3, Sentenza n. 15022 del 15/07/2005 (Rv. 584725 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) | Danno da uccisione - Prossimi congiunti dell'offeso - Risarcibilità del danno non patrimoniale - Nozione - Onere della prova in capo al richiedente - Configurabilità - Richiesta di liquidazione del "danno morale" - Sufficienza - Limiti.
Stato
decisa il 2005-07-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584725-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI)

Il danno subito in conseguenza della uccisione del prossimo congiunto, per la definitiva perdita del rapporto parentale, concretandosi nell'interesse all'intangibilità della sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabilità della libera e piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana nell'ambito della famiglia, la cui tutela è individuabile negli artt. 2, 29 e 30 Cost., si colloca nell'area del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 cod. civ.. Esso, quale tipico danno conseguenza, deve essere allegato e provato da chi chiede il relativo risarcimento, potendosi tuttavia ricorrere a valutazioni prognostiche e presunzioni sulla base degli elementi obbiettivi forniti dal danneggiato, quali l'intensità del vincolo familiare, la situazione di convivenza, la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la compromissione delle esigenze di questi ultimi. La relativa domanda può essere considerata ricompresa nella richiesta di liquidazione del "danno morale", atteso che con detta espressione si intendeva, fino al recente intervento chiarificatore della giurisprudenza di legittimità, il risarcimento di tutto il danno previsto dall'art. 2059 cod. civ., a meno che non risulti la volontà del danneggiato di limitare l'istanza alla liquidazione del "danno morale soggettivo contingente".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2059 CORTE COST., Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 29, Costituzione art. 30

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)