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Sez. 2, Sentenza n. 2557 del 26/05/1989 (Rv. 462882 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - DIFFIDA AD ADEMPIERE - SCADENZA DEL TERMINE - RECESSO DEL CONTRAENTE INTIMATO ED ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1989-05-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462882-01

CONTRATTI IN GENERE - CAPARRA - CONFIRMATORIA - DIFFIDA AD ADEMPIERE - SCADENZA DEL TERMINE - RECESSO DEL CONTRAENTE INTIMATO ED ESCLUSIONE.*

Il contraente non inadempiente che, dopo avere intimato diffida ad adempiere con dichiarazione che, decorso il termine fissato, il contratto si intenderà senz'altro risolto (art. 1454 cod. civ.), sia convenuto in giudizio dall'altro contraente il quale chieda la risoluzione del contratto per suo inadempimento e la sua condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria ricevuta, non può - quando il termine da lui concesso con la diffida sia decorso - chiedere che sia dichiarato, in via riconvenzionale, il suo diritto di recesso dal contratto con il diritto a ritenere la caparra ricevuta, poiché la sentenza che, nel pronunciare sulle contestazioni circa i presupposti e le condizioni di efficacia dell'atto di diffida le rigetta, accerta l'avvenuto verificarsi della risoluzione di diritto del contratto al momento della scadenza del termine concesso, sicché la dichiarazione di recesso trova il contratto già risolto. Consegue che la parte la quale non abbia potuto operare la ritenzione della caparra a titolo di risarcimento del danno deve chiedere il risarcimento stesso in base alle norme generali. (V 4535/87, mass n 453231; (V 1890/79, mass n 398282).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1385 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1454

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)