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Sez. 3, Sentenza n. 5681 del 15/03/2006 (Rv. 588108 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO | Omissione - Conseguenze - Inutilizzabilità dei documenti - Successiva produzione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2006-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588108-01

PROCEDIMENTO CIVILE - FASCICOLO - DI PARTE - DEPOSITO

Nel giudizio di primo grado di opposizione a decreto ingiuntivo, il mancato (o tardivo) deposito del fascicolo di parte nel termine di cui all'art. 169 co. 2 cod. proc. civ. comporta che la decisione deve essere assunta dal giudice prescindendo dai documenti contenuti nel fascicolo, ferma restando la possibilità della loro produzione nel giudizio di appello, trattandosi di documenti già prodotti in primo grado, senza che sia configurabile la nullità del procedimento o altra conseguenza pregiudizievole.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 169 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)