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Sez. 1, Sentenza n. 1750 del 20/10/1983 Cc. (dep. 15/11/1983) Rv. 161227 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IRRETRATTABILITÀ DELL'AZIONE PENALE - EFFETTO.*
Stato
decisa il 1983-10-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161227-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IRRETRATTABILITÀ DELL'AZIONE PENALE - EFFETTO.*

Dal principio dell'irretrattabilità dell'Azione penale discende che una volta instaurato ritualmente il giudizio direttissimo ogni provvedimento che riguarda il suo svolgimento è di Competenza del giudice del dibattimento. Ne consegue che, nel caso di rinvio, alle nuove citazioni dell'imputato, dei testi e delle eventuali parti civili, all'avviso ai difensori deve provvedere lo stesso giudice del dibattimento. (V mass n 153296).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)