Sez. 1, Sentenza n. 1750 del 20/10/1983 Cc. (dep. 15/11/1983) Rv. 161227 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IRRETRATTABILITÀ DELL'AZIONE PENALE - EFFETTO.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO DIRETTISSIMO - IN GENERE - PRINCIPIO DELL'IRRETRATTABILITÀ DELL'AZIONE PENALE - EFFETTO.*
Dal principio dell'irretrattabilità dell'Azione penale discende che una volta instaurato ritualmente il giudizio direttissimo ogni provvedimento che riguarda il suo svolgimento è di Competenza del giudice del dibattimento. Ne consegue che, nel caso di rinvio, alle nuove citazioni dell'imputato, dei testi e delle eventuali parti civili, all'avviso ai difensori deve provvedere lo stesso giudice del dibattimento. (V mass n 153296).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 502 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)