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Sez. 3, Sentenza n. 25052 del 07/11/2013 (Rv. 629103 - 01)

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE | Vendita di fondo rustico facente parte di comunione ereditaria - Diritto di prelazione del coerede - Prevalenza sull'omologo diritto del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante - Condizioni e presupposti.
Stato
decisa il 2013-11-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/629103-01

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE

Il diritto di prelazione in favore del coerede, disciplinato dall'art. 732 cod. civ., prevale alla stregua di quanto sancito dall'art. 8, ultimo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, sull'analogo diritto del coltivatore diretto del fondo (sia questi mezzadro, colono o compartecipante), quando anche il coerede sia coltivatore diretto e sia trasferita, a titolo oneroso, la quota di proprietà di un fondo facente parte di una comunione ereditaria indivisa.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 732, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)