Sez. 3, Sentenza n. 4345 del 23/02/2009 (Rv. 607040 - 01)
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE | Vendita di fondo rustico o quota di esso facente parte di comunione ereditaria - Prevalenza del diritto di prelazione del coerede su quello del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante - Presupposti - Vendita di fondo rustico o di parte di esso considerati nella loro individualità - Prevalenza del diritto di prelazione del coltivatore diretto - Rapporti con la prelazione del coerede coltivatore diretto.
DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI PRELAZIONE
Qualora sia venduta la quota - o una sua frazione aritmetica - di un fondo tuttora indiviso, facente parte di una comunione ereditaria, il diritto di prelazione del coerede, di cui all'art. 732 cod. civ., prevale sul diritto di prelazione del coltivatore diretto, mezzadro, colono o compartecipante, previsto dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965, sia che l'asse ereditario sia costituito soltanto da quel fondo sia che l'asse consista di altri cespiti; prevale, invece, il diritto di prelazione previsto dal citato art. 8 qualora oggetto del trasferimento sia un fondo o una quota di esso considerati nella loro determinata individualità, secondo l'incensurabile apprezzamento del giudice di merito, il quale ritenga, cioè, che con l'atto di cessione non si è operata la sostituzione del terzo acquirente al venditore nella quota o frazione di quota ereditaria a questi spettante; nel secondo caso, peraltro, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 8, il coerede coltivatore diretto, "a preferenza" degli altri coeredi non coltivatori diretti, può esercitare il diritto di prelazione "a precedenza" rispetto a quello spettante all'affittuario, mezzadro, colono, compartecipante, quale coltivatore insediato nel fondo.
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST., Legge 14/08/1971 num. 817 art. 7 com. 1 n. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 732, Cod. Civ. art. 1100
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)