Sez. L, Sentenza n. 939 del 09/02/1990 (Rv. 465238 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOCIETÀ AMMESSA ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - LICENZIAMENTI INTIMATI DAL COMMISSARIO AI DIPENDENTI IN C.I.G. IN VISTA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DEL BENEFICIO E IN RAGIONE DELLO SMANTELLAMENTO DEGLI IMPIANTI - PROROGA DEL TERMINE SUDDETTO EX D.L. N. 787 DEL 1985 - ININFLUENZA - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI - SOCIETÀ AMMESSA ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA - LICENZIAMENTI INTIMATI DAL COMMISSARIO AI DIPENDENTI IN C.I.G. IN VISTA DELLA SCADENZA DEL TERMINE DEL BENEFICIO E IN RAGIONE DELLO SMANTELLAMENTO DEGLI IMPIANTI - PROROGA DEL TERMINE SUDDETTO EX D.L. N. 787 DEL 1985 - ININFLUENZA - CONDIZIONI.*
Non sono illegittimi i licenziamenti intimati dal Commissario di una società ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai dipendenti in cassa integrazione guadagni in vista della scadenza del termine di fruizione del beneficio ed in ragione dello smantellamento degli impianti, ancorché - successivamente alla intimazione degli Atti di recesso ma prima dell'effettiva cessazione dei rapporti di lavoro - sia stato prorogato il termine medesimo, per effetto del d.l. 30 dicembre 1985 n. 787 (convertito nella legge 28 febbraio 1986 n. 45), ove, pur in Mancanza dello espletamento dell'ulteriore procedura prevista dall'art. 2 della detta legge, con lo smantellamento degli impianti sia venuta meno la possibilità dell'assorbimento del personale e così il presupposto di fatto per l'ulteriore godimento dell'integrazione salariale. (V 5388/87, mass n 453974; (V 5478/85, mass n 442687).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/12/1985 num. 787 art. 4, Legge 28/02/1986 num. 45
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)