Sez. L, Sentenza n. 5388 del 19/06/1987 (Rv. 453974 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DESTINAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI INFERIORI - DIVIETO ASSOLUTO - SOTTOPOSIZIONE DELL'IMPRESA ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CON EVENTUALITÀ ALTERNATIVA DI LICENZIAMENTO - IRRILEVANZA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - DESTINAZIONE DEL LAVORATORE A MANSIONI INFERIORI - DIVIETO ASSOLUTO - SOTTOPOSIZIONE DELL'IMPRESA ALLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA CON EVENTUALITÀ ALTERNATIVA DI LICENZIAMENTO - IRRILEVANZA.*
Fa 1980 08 13 0445 fa 1982 03 31 0119 il divieto, posto dall'art. 2103 cod. civ., per il datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni inferiori a quelle corrispondenti alla qualifica dalla stesso rivestita, ha carattere assoluto e non trova deroga alcuna, neppure nell'ipotesi della sottoposizione dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria (leggi n. 95 del 1979, 445 del 1980 e 119 del 1982), ove, per le esigenze di attuazione del piano di risanamento aziendale, si profili, in alternativa, l'eventualità del licenziamento del lavoratore per giustificato motivo oggettivo. (V 624/84, mass n 432886).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Decreto Legge 30/01/1979 num. 26 CORTE COST., Legge 03/04/1979 num. 95 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)