Sez. L, Sentenza n. 616 del 20/01/2000 (Rv. 533001 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI | Decorrenza - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro - Erronea individuazione della causa della patologia da parte dell'INAIL - Conseguenze - Decorrenza della prescrizione dal momento della individuazione della causa della patologia - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - PRESCRIZIONE - DELLE PRESTAZIONI
La prescrizione triennale dell'azione per conseguire le prestazioni in caso di infortunio sul lavoro, prevista dall'art. 112, primo comma, d.P.R. n. 1124 del 1965, nel caso di erronea individuazione da parte del servizio sanitario dell'Istituto assicuratore, della causa delle manifestazioni patologiche lamentate dal lavoratore, inizia a decorrere non dal giorno dell'infortunio, ma dal momento in cui l'assicurato ha acquisito la consapevolezza della riconducibilità della patologia ad una causa violenta costituente infortunio sul lavoro. (Nella specie l'INAIL aveva attribuito ad artrite la patologia dolorosa sofferta a un piede dall'assicurato, lavoratore agricolo, e solo a distanza di poco più di tre anni dall'infortunio era emerso che tale patologia era dovuta alla presenza di un corpo estraneo vegetale e conseguentemente l'interessato aveva rivendicato l'indennità di inabilità temporanea fino all'epoca in cui era stata rimossa chirurgicamente la causa della patologia).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)