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Sez. 1, Sentenza n. 12698 del 29/08/2003 (Rv. 566412 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Spedito a mezzo posta, sottratto da terzi e incassato - Disciplina di cui all'art. 43 R.D. n. 1736 del 1933 - Contenuto - Obbligo per la banca che abbia pagato al legittimato apparente di pagare all'effettivo e legittimo prenditore - Affermazione - Fondamento - Fattispecie relativa ad assegno spedito dal servizio di cassa della Regione siciliana.
Stato
decisa il 2003-08-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566412-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

Quando la banca girataria per l'incasso di un assegno bancario munito di clausola di intrasferibilità abbia eseguito il pagamento nei confronti di un soggetto non creditore e legittimato solo in modo apparente è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti dell'effettivo e legittimo prenditore, ai sensi dell'art. 43 del R. D. n. 1736 del 1933, il quale stabilisce che <<colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore risponde del pagamento>>. Tale disposizione costituisce una previsione speciale, sia rispetto alla normativa generale regolante il pagamento dei titoli di credito cosiddetto a legittimazione variabile, sia rispetto all'art. 1189 cod. civ., riguardante i pagamento al creditore apparente (Fattispecie relativa ad incasso di due vaglia cambiari non trasferibili, emessi dal Banco di Sicilia e spediti a mezzo posta, con lettera raccomandata, per prestazioni lavorative svolte a vantaggio del Comune di Petralia Soprana, finanziate dall'Assessorato regionale siciliano alla Sanità, in relazione alla quale la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 15 della legge regionale siciliana n. 47 del 1977 invocato per l'affermazione dell'opposto principio dell'effetto liberatorio dell'Amministrazione regionale con la semplice spedizione dell'assegno, a mezzo del tesoriere).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)