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Sez. 1, Sentenza n. 10118 del 13/05/2005 (Rv. 583331 - 01)

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE | Sottratto da terzi e incassato - Disciplina di cui all'art. 43 r.d. n. 1736 del 1933 - Contenuto - Obbligo per la banca che abbia pagato al legittimato apparente di pagare all'effettivo e legittimo prenditore - Affermazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583331-01

TITOLI DI CREDITO - ASSEGNO BANCARIO - NON TRASFERIBILE

Quando la banca girataria per l'incasso di un assegno bancario munito di clausola di intrasferibilità abbia eseguito il pagamento nei confronti di un soggetto non creditore e legittimato solo in modo apparente è tenuta ad un nuovo pagamento nei confronti dell'effettivo e legittimo prenditore, ai sensi dell'art. 43 del r.d. n. 1736 del 1933, il quale stabilisce che <<colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore risponde del pagamento>>. Tale disposizione costituisce una previsione speciale, sia rispetto alla normativa generale regolante il pagamento dei titoli di credito cosiddetti a legittimazione variabile, sia rispetto all'art. 1189 cod. civ., riguardante i pagamento al creditore apparente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1189, Regio Decr. 21/12/1933 num. 1736 art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)