Sez. L, Sentenza n. 5681 del 21/12/1977 (Rv. 389206 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - REVOCABILITA.*
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE - PAGAMENTI PER CONTRIBUTI PREVIDENZIALI - REVOCABILITA.*
Sono soggetti a revocatoria fallimentare i pagamenti effettuati per contributi previdenziali all'INPS dall'imprenditore durante lo stato di insolvenza, dal momento che il datore di lavoro e l'unico soggetto vincolato, salvo rivalsa, al pagamento dei contributi assicurativi, che indivisibilmente rappresentano quote a carico del datore di lavoro e del lavoratore, senza che il congegno di ritenuta (legge 4 aprile 1952, n 218) con Obbligo di rendiconto (legge 30 aprile 1969, n 153) e di eventuale rimborso (DPR 26 aprile 1957, n 818) comporti il trasferimento della proprieta del danaro corrispondente al lavoratore. (Conf 4083/76, mass n 382744; (Conf 454/76, mass n 379099).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2115, Legge Falliment. art. 67 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 67 CORTE COST., Legge 04/04/1952 num. 218 art. 16, DPR 26/04/1957 num. 818 art. 8 CORTE COST., Legge 30/04/1969 num. 153 art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)